domenica 12 settembre 2010

Polizza fideiussoria assicurativa e bancaria

SCHEMA DI FIDEIUSSIONE BANCARIA / POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RICHIESTA DELL'ANTICIPAZIONE
(Articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto 07/07/2010)

Premesso che:
- l'Associazione nazionale dei consumatori come di seguito indicata (di seguito indicata per brevità "contraente"), - Associazione nazionale dei consumatori ……………………………………………………… con sede legale in …………………………………, prov. .…, CAP ….… via e n. civ. …..………………………., cod. fìscale .................................................. P. IVA ................................................ , in qualità di Associazione capofila, ai sensi dell'articolo 4 del decreto Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 07/07/2010, del gruppo delle seguenti Associazioni nazionali dei consumatori, per le quali agisce in nome e per conto per la realizzazione dell'iniziativa di seguito specificata: -______________________________________________ -______________________________________________ ha presentato, nella persona del suo rappresentante legale :………………………, in data ………… al Ministero dello Sviluppo Economico domanda per il finanziamento previsto dal Decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa
tecnica del 07/07/2010, per la realizzazione di un progetto denominato ………………………..……………………..;

- il Ministero dello Sviluppo Economico con provvedimento del …………. ha concesso in via provvisoria alla contraente, subordinatamente alla realizzazione, a norma del predetto decreto, del progetto di cui sopra, un finanziamento complessivo di € ……………..;
- ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 07/07/2010, la prima quota del finanziamento, pari al 40% del finanziamento concesso, può essere erogata a titolo di anticipazione previa presentazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari almeno alla somma da erogare;
- ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 07/07/2010 la seconda quota del finanziamento, pari all’ulteriore 40% del finanziamento concesso, può essere erogata, a titolo di seconda anticipazione, a seguito della prescritta rendicontazione relativa alle spese sostenute pari ad almeno il 40% del costo totale del progetto e previa conversione automatica a copertura della seconda quota di finanziamento della validità ed efficacia della presente garanzia fideiussoria;
- tutto ciò sopraindicato forma parte del presente atto;
il/la sottoscritta .............................................................(1) (in seguito denominata per brevità "banca" o "società"), con sede legale in ....................................prov. ……….. via e n. civ………
iscritta nel registro delle imprese di ............................ al n ……….. , iscritta all’albo/elenco ……………………………….… (2) a mezzo dei sottoscritti signori: ......................................................................nato a .......................il …………….. ......................................................................nato a ......................il ……………...
nella rispettiva qualità di ........................................................................... dichiara di costituirsi con il presente atto, fideiussore nell'interesse delle Associazioni sopraindicate ed a favore del Ministero dello Sviluppo Economico fino alla concorrenza dell'importo di € …………, corrispondente al 40% del finanziamento concesso oltre alla rivalutazione ed alla maggiorazione specificate al punto seguente.

La sottoscritta banca/società, rappresentata come sopra:

1) Si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Ministero dello Sviluppo Economico, con le procedure di cui al successivo punto 3, l'importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta – comunicata per conoscenza alla banca/società medesima - formulata dal Ministero dello Sviluppo Economico a fronte dell'inadempienza riscontrata. L'ammontare del rimborso, che andrà versato presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, dovrà essere maggiorato delle somme, secondo quanto stabilito dall'articolo 9 comma 4 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.

2) Si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata a carico della contraente da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati.

3) Precisa che, in virtù di quanto sopra esposto, la presente garanzia fideiussoria ha efficacia fino alla comunicazione dell'erogazione del saldo finale e comunque almeno fino a dicembre 2012 a decorrere dalla data di richiesta dell'erogazione della prima quota di contributo presentata dalla contraente. La garanzia sarà svincolata dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 5 del decreto Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 07/07/2010. Verrà data contestualmente comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

4) Rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'articolo 1957 c.c; ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui all'articolo 1944. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data di consegna della stessa, non sia
comunicato alla contraente che la garanzia fideiussoria presentata non è ritenuta valida o siano richieste integrazioni e precisazioni.
Data ....................................
Il Fideiussore L'Associazione contraente


È ampiamente controverso, tra gli studiosi della materia, l'inserimento a pieno titolo della polizza fideiussoria tra i contratti assicurativi propriamente detti.
Va osservata, peraltro, la sostanziale analogia tra la fideiussione prestata da una banca e quella prestata da una compagnia assicurativa (benché, naturalmente, solo nel secondo caso, e più che altro per tradizione, sia invalso l'uso del vocabolo "polizza").
Per la definizione giuridica della polizza fideiussoria possiamo avvalerci delle autorevoli parole del Consiglio di Stato (decisione numero 4831 del 2001):

Come è noto, a differenza del deposito cauzionale, la polizza fideiussoria non realizza la consegna immediata di una somma al creditore garantito, ma solo la prestazione di una garanzia a prima richiesta in ordine all’adempimento di un debito pecuniario.

La polizza fideiussoria è il documento contrattuale rilasciato dall’assicuratore e contenente la sua promessa di pagamento al terzo beneficiario. Tale promessa di pagamento dà luogo ad un rapporto di garanzia che, quantunque venga denominata come fideiussione, svolge la stessa funzione del deposito cauzionale.

In altri termini, resta confermato che -- con la polizza in esame -- non abbiamo una situazione assimilabile a quella della polizza di responsabilità civile, ma semmai a quella tipica del contratto di garanzia (si confronti con: pegno ed ipoteca, ad esempio).
Rileggendo il passo citato, si noti la locuzione "prestazione di una garanzia a prima richiesta": in effetti, questa è la vera natura del rapporto. Ad una prima richiesta (ad nutum, per usare un'efficace, sintetica locuzione del gergo dei pratici) del creditore garantito, l'assicuratore verserà prontamente e senza discussioni la somma pattuita, prendendo giuridicamente il posto del debitore assistito da fideiussione, che -- nella specie -- è pure il contraente della polizza.
Si noti, tuttavia, che, a differenza di quanto avviene di regola con la polizza di responsabilità civile, con la fideiussoria l'assicuratore, dopo aver "onorato" il proprio impegno (ossia, versata la cauzione pattuita al creditore, nel cui vero interesse è stipulato il contratto che stiamo discutendo), tenterà senz'altro di recuperare dal contraente (agendo in rivalsa nei suoi confronti) la somma erogata in esecuzione della polizza fideiussoria.

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