La finanziaria 2010 proroga di un anno lo sconto Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia. La proroga fino al 2012 del bonus è estesa in favore di acquirenti ed intestatari di unità abitative facenti parte di fabbricati sui quali le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio.
Il beneficio fiscale, prorogato dalla disposizione contenuta nei commi 10 e 11, articolo 2, della legge 191/09, è concesso nel limite di 48mila euro per unità immobiliare. La detrazione Irpef del 36% è subordinata alla condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.
Si rileva che per le spese sostenute nel 2012, le agevolazioni spettano a condizione che i lavori siano eseguiti entro il 31 dicembre 2012 e che l'alienazione e assegnazione dell'immobile avvenga entro il 30 giugno 2013
Da ultimo, l’art. 1, comma 17, lett.a, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge Finanziaria 2008) ha prorogato ulteriormente, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, la detrazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale, nel limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare. Viene altresì prevista, per lo stesso arco temporale, la proroga dell’applicazione dell’IVA agevolata al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle abitazioni (art.1, comma 18, della legge 244/2007). Contestualmente, viene reintrodotta la detrazione del 36% per l’acquisto di abitazioni site in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzioni, da calcolare sul 25% del prezzo di acquisto, nel limite massimo di 48.000 euro, a condizione che gli interventi siano eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 e che il rogito venga stipulato entro il 30 giugno 2011 (art.1, comma 17, lett.b, della legge 244/2007). Inoltre, anche per il 2008 viene confermato l’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera, a pena di decadenza dalla detrazione, riconosciuta sia per gli interventi di recupero delle abitazioni che per l’acquisto delle abitazioni ristrutturate (art.1, comma 19, della legge 244/2007). Diversamente, la legge 244/2007 elimina, per le fatture emesse dal 1° gennaio 2008, tale obbligo, previsto sino al 31 dicembre 2007, come condizione per l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.
Il beneficio fiscale, prorogato dalla disposizione contenuta nei commi 10 e 11, articolo 2, della legge 191/09, è concesso nel limite di 48mila euro per unità immobiliare. La detrazione Irpef del 36% è subordinata alla condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.
Si rileva che per le spese sostenute nel 2012, le agevolazioni spettano a condizione che i lavori siano eseguiti entro il 31 dicembre 2012 e che l'alienazione e assegnazione dell'immobile avvenga entro il 30 giugno 2013
Da ultimo, l’art. 1, comma 17, lett.a, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge Finanziaria 2008) ha prorogato ulteriormente, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, la detrazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale, nel limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare. Viene altresì prevista, per lo stesso arco temporale, la proroga dell’applicazione dell’IVA agevolata al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle abitazioni (art.1, comma 18, della legge 244/2007). Contestualmente, viene reintrodotta la detrazione del 36% per l’acquisto di abitazioni site in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzioni, da calcolare sul 25% del prezzo di acquisto, nel limite massimo di 48.000 euro, a condizione che gli interventi siano eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 e che il rogito venga stipulato entro il 30 giugno 2011 (art.1, comma 17, lett.b, della legge 244/2007). Inoltre, anche per il 2008 viene confermato l’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera, a pena di decadenza dalla detrazione, riconosciuta sia per gli interventi di recupero delle abitazioni che per l’acquisto delle abitazioni ristrutturate (art.1, comma 19, della legge 244/2007). Diversamente, la legge 244/2007 elimina, per le fatture emesse dal 1° gennaio 2008, tale obbligo, previsto sino al 31 dicembre 2007, come condizione per l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.
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