Ci sono tanti tipi di cambiali: attive, finanziarie, tratte, non pagate, protestate, a vista, passive, agrarie, ipotecarie
La cambiale è un titolo di credito all'ordine che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato a farsi pagare una somma determinata ad una scadenza indicata.
Puo' essere emessa sottoforma di cambiale tratta o cambiale propria (il paghero' o vaglia cambiario).
La cambiale presenta le seguenti caratteristiche:
è un titolo all’ordine: è trasferibile mediante girata;
è un titolo astratto: non si fa riferimento al rapporto fondamentale tra creditore e debitore che ha dato origine all’emissione della cambiale;
è un titolo formale: solo il documento che ha i requisiti previsti dalla legge vale come titolo di credito;
è un titolo esecutivo: se in regola con il bollo, vale come titolo esecutivo, non c’è quindi bisogno di munirsi di una sentenza di condanna o di un decreto ingiuntivo di pagamento nel caso in cui l'emittente (nel caso del pagherò) e/o il trattario (nel caso della cambiale tratta) non paga a scadenza l'effetto.
Le azioni fattibili in caso di mancato pagamento sono:
*** Esecuzione forzata sul patrimonio del debitore, servendosi della cambiale come titolo esecutivo (purche' sia in regola con i bolli). Cio' iniziando con un atto di precetto, magari con l'aiuto di un legale, e proseguendo con l'eventuale pignoramento e vendita coatta dei beni del debitore. Per i dettagli sulle azioni esecutive e il precetto si veda la scheda tra i link.
*** Il procedimento ingiuntivo. Cio' in particolare nel caso in cui non si possa far valere la cambiale come titolo esecutivo. Ci si dovra' rivolgere al giudice per l'emanazione di un decreto ingiuntivo su cui basare poi l'azione di esecuzione forzata detta sopra. Oltre a disporre del titolo di credito impagato si dovra' dare prova scritta del proprio credito, mediante un contratto, una fattura, etc.etc. Per i dettagli sul decreto ingiuntivo si veda la scheda tra i link.
*** L'ordinario giudizio di cognizione.. Cio' nel caso in cui non si possa far valere la cambiale come titolo esecutivo ne' si abbiano elementi tali da poter ottenere un decreto ingiuntivo. La via e' ovviamente piu' complessa e lunga delle precedenti perche' deve essere completamente accertata l'esistenza del proprio credito (il titolo di credito, non avendo valore di titolo esecutivo, non costituisce prova). La via e' un normale processo civile con il quale si chiama in giudizio il debitore, con richiesta al giudice di accertare il credito e, conseguentemente, condannare il debitore a pagare.
Il mancato pagamento della cambiale all’atto di presentazione per l’incasso deve risultare dal “protesto”, ovvero da un atto pubblico (redatto da notaio o pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario) nel quale si accerta in forma solenne l’avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto di pagare.
La cambiale protestata costituisce titolo esecutivo per l’ammontare non pagato.
Se il mancato pagamento è parziale, l’azione esecutiva potrà essere esercitata per quella parte della somma portata dalla cambiale e non pagata.
Il portatore del titolo potrà comunque richiedere:
- l’ammontare non pagato della cambiale;
- gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
- le spese per il protesto (o equivalenti) o altre spese.
Le azioni cambiarie dirette si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza della cambiale. Quelle di regresso si prescrivono invece in un anno dalla data di protesto o da quella della scadenza del titolo se vi e' la clausola "senza spese".
Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente, invece, si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l'azione di regresso e' stata promossa contro di lui.
E’ possibile scegliere la via del procedimento per ingiunzione quando non si può far valere il proprio credito sulla base di un titolo esecutivo, quale può essere la cambiale o l’assegno per i quali è stato levato protesto. Con tale procedimento, si ottiene abbastanza rapidamente un provvedimento da parte del giudice (il decreto ingiuntivo) che viene riconosciuto dalla legge come titolo esecutivo al fine di consentire l’esecuzione forzata.
Per consentire l’utilizzo di tale procedimento, tuttavia, non è sufficiente il solo titolo di credito, ma è necessario dare prova scritta del proprio credito: mediante, per es., un contratto, una fattura, una parcella, una promessa unilaterale, un riconoscimento di debito. Tali documenti esonerano il creditore dal provare il rapporto sottostante, in base al quale le somme sono dovute.
Quindi, anche gli assegni e delle cambiali costituiscono promesse di pagamento: pertanto, quando siano privi dei requisiti di legge per essere utilizzati come titoli esecutivi, essi potranno benissimo costituire la prova necessaria per l’emanazione di un decreto ingiuntivo.
Uno speciale titolo di credito è la cambiale agraria, non solo per il regime fiscale particolarmente agevolato, ma anche per il privilegio sui beni.
Le cambiali finanziarie sono titoli di credito introdotte in Italia dalla legge del 1994. Sono caratterizzate dall'essere emesse in serie, all'ordine, con durata ben delimitata (minimo tre mesi) in cui la girata è senza garanzia per evitare azioni di regresso. L'istituto, mutuato dall'esperienza estera, voleva creare un titolo di credito intermedio tra la cambiale classica e l'obbligazione, ma non ha avuto in Italia la stessa fortuna avuta su altre piazze finanziarie. Il legislatore, visto l'insuccesso dell'istituto originario, ha tentato di rilanciarlo nel 2003, allungando l'intervallo di tempo per la sua emissione (minimo un mese - massimo 18 mesi).
Il bollo della cambiale ha un costo pari al 12 x 1.000 del valore che viene riportato sulla cambiale. Ad ogni modo a partire dal mese di dicembre dell'anno 2009, le marche per le cambiali in lire ed in euro e i foglietti per cambiali in lire e in euro sono stati sostituiti dai contrassegnati telematici emessi dai tabaccai. Pertanto le marche per cambiali non potranno essere più rimborsate. Come succede anche per le altre marche da bollo, dovranno essere impiegati sugli appositi foglietti sprovvisti di valore, disponibili presso i tabaccai.
La cambiale è un titolo di credito all'ordine che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato a farsi pagare una somma determinata ad una scadenza indicata.
Puo' essere emessa sottoforma di cambiale tratta o cambiale propria (il paghero' o vaglia cambiario).
La cambiale presenta le seguenti caratteristiche:
è un titolo all’ordine: è trasferibile mediante girata;
è un titolo astratto: non si fa riferimento al rapporto fondamentale tra creditore e debitore che ha dato origine all’emissione della cambiale;
è un titolo formale: solo il documento che ha i requisiti previsti dalla legge vale come titolo di credito;
è un titolo esecutivo: se in regola con il bollo, vale come titolo esecutivo, non c’è quindi bisogno di munirsi di una sentenza di condanna o di un decreto ingiuntivo di pagamento nel caso in cui l'emittente (nel caso del pagherò) e/o il trattario (nel caso della cambiale tratta) non paga a scadenza l'effetto.
Le azioni fattibili in caso di mancato pagamento sono:
*** Esecuzione forzata sul patrimonio del debitore, servendosi della cambiale come titolo esecutivo (purche' sia in regola con i bolli). Cio' iniziando con un atto di precetto, magari con l'aiuto di un legale, e proseguendo con l'eventuale pignoramento e vendita coatta dei beni del debitore. Per i dettagli sulle azioni esecutive e il precetto si veda la scheda tra i link.
*** Il procedimento ingiuntivo. Cio' in particolare nel caso in cui non si possa far valere la cambiale come titolo esecutivo. Ci si dovra' rivolgere al giudice per l'emanazione di un decreto ingiuntivo su cui basare poi l'azione di esecuzione forzata detta sopra. Oltre a disporre del titolo di credito impagato si dovra' dare prova scritta del proprio credito, mediante un contratto, una fattura, etc.etc. Per i dettagli sul decreto ingiuntivo si veda la scheda tra i link.
*** L'ordinario giudizio di cognizione.. Cio' nel caso in cui non si possa far valere la cambiale come titolo esecutivo ne' si abbiano elementi tali da poter ottenere un decreto ingiuntivo. La via e' ovviamente piu' complessa e lunga delle precedenti perche' deve essere completamente accertata l'esistenza del proprio credito (il titolo di credito, non avendo valore di titolo esecutivo, non costituisce prova). La via e' un normale processo civile con il quale si chiama in giudizio il debitore, con richiesta al giudice di accertare il credito e, conseguentemente, condannare il debitore a pagare.
Il mancato pagamento della cambiale all’atto di presentazione per l’incasso deve risultare dal “protesto”, ovvero da un atto pubblico (redatto da notaio o pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario) nel quale si accerta in forma solenne l’avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto di pagare.
La cambiale protestata costituisce titolo esecutivo per l’ammontare non pagato.
Se il mancato pagamento è parziale, l’azione esecutiva potrà essere esercitata per quella parte della somma portata dalla cambiale e non pagata.
Il portatore del titolo potrà comunque richiedere:
- l’ammontare non pagato della cambiale;
- gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
- le spese per il protesto (o equivalenti) o altre spese.
Le azioni cambiarie dirette si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza della cambiale. Quelle di regresso si prescrivono invece in un anno dalla data di protesto o da quella della scadenza del titolo se vi e' la clausola "senza spese".
Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente, invece, si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l'azione di regresso e' stata promossa contro di lui.
E’ possibile scegliere la via del procedimento per ingiunzione quando non si può far valere il proprio credito sulla base di un titolo esecutivo, quale può essere la cambiale o l’assegno per i quali è stato levato protesto. Con tale procedimento, si ottiene abbastanza rapidamente un provvedimento da parte del giudice (il decreto ingiuntivo) che viene riconosciuto dalla legge come titolo esecutivo al fine di consentire l’esecuzione forzata.
Per consentire l’utilizzo di tale procedimento, tuttavia, non è sufficiente il solo titolo di credito, ma è necessario dare prova scritta del proprio credito: mediante, per es., un contratto, una fattura, una parcella, una promessa unilaterale, un riconoscimento di debito. Tali documenti esonerano il creditore dal provare il rapporto sottostante, in base al quale le somme sono dovute.
Quindi, anche gli assegni e delle cambiali costituiscono promesse di pagamento: pertanto, quando siano privi dei requisiti di legge per essere utilizzati come titoli esecutivi, essi potranno benissimo costituire la prova necessaria per l’emanazione di un decreto ingiuntivo.
Uno speciale titolo di credito è la cambiale agraria, non solo per il regime fiscale particolarmente agevolato, ma anche per il privilegio sui beni.
Le cambiali finanziarie sono titoli di credito introdotte in Italia dalla legge del 1994. Sono caratterizzate dall'essere emesse in serie, all'ordine, con durata ben delimitata (minimo tre mesi) in cui la girata è senza garanzia per evitare azioni di regresso. L'istituto, mutuato dall'esperienza estera, voleva creare un titolo di credito intermedio tra la cambiale classica e l'obbligazione, ma non ha avuto in Italia la stessa fortuna avuta su altre piazze finanziarie. Il legislatore, visto l'insuccesso dell'istituto originario, ha tentato di rilanciarlo nel 2003, allungando l'intervallo di tempo per la sua emissione (minimo un mese - massimo 18 mesi).
Il bollo della cambiale ha un costo pari al 12 x 1.000 del valore che viene riportato sulla cambiale. Ad ogni modo a partire dal mese di dicembre dell'anno 2009, le marche per le cambiali in lire ed in euro e i foglietti per cambiali in lire e in euro sono stati sostituiti dai contrassegnati telematici emessi dai tabaccai. Pertanto le marche per cambiali non potranno essere più rimborsate. Come succede anche per le altre marche da bollo, dovranno essere impiegati sugli appositi foglietti sprovvisti di valore, disponibili presso i tabaccai.
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