Equitalia è la società per azioni, a totale capitale pubblico (51% in mano all’Agenzia delle entrate e 49% all’Inps), incaricata dell’esercizio dell’attività di riscossione nazionale dei tributi. Il suo fine è quello di contribuire a realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso all'efficacia della riscossione attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato e la semplificazione del rapporto con il contribuente.
Dal 1° ottobre 2006, l’art. 3 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha, infatti, ricondotto l’attività di riscossione sotto l’ombrello pubblico, attribuendo le relative funzioni all’Agenzia delle entrate che le esercita tramite Equitalia (da ottobre 2006 a marzo 2007 il nome era Riscossione spa). In precedenza tale compito era, infatti, affidato in concessione a circa 40 enti tra istituti bancari e privati.
Ad oggi Equitalia è presente sul territorio nazionale, con esclusione della sola regione Sicilia, con 16 società partecipate: gli Agenti della riscossione(Adr).
Attraverso l'armonizzazione delle procedure e dei comportamenti operativi, Equitalia si pone gli obiettivi di:
* costruire con l'Agenzia delle entrate un governo unitario dell'azione di accertamento e di riscossione mediante ruolo, che garantisca uniformità di indirizzi, massimizzazione dell'efficacia della riscossione e ottimizzazione del rapporto con il contribuente;
* armonizzare le procedure e i comportamenti operativi su tutto il territorio nazionale nell'attività di riscossione coattiva;
* introdurre un approccio al contribuente basato anche sulla possibilità di utilizzo di più efficaci strumenti di relazione, focalizzato sulla riscossione, orientato all'ascolto dei cittadini e all'efficacia dei risultati.
Questi obiettivi rispondono alla necessità di produrre un forte effetto di deterrenza all'evasione, fine istituzionale primario di Equitalia e scopo principale dell'intero sistema di riscossione tributi.
L’integrazione degli Agenti della riscossione nell’ambito di un unico Gruppo ha consentito la costruzione di un'unica squadra di specialisti, con lo scopo di armonizzare gli aspetti procedurali e creare una nuova relazione con il pubblico. Attualmente lavorano in Equitalia più di 8 mila persone, accomunate dalla medesima cultura e dagli stessi obiettivi.
L’attività di riscossione svolta dal Gruppo Equitalia si può sintetizzare in:
* riscossione non da ruolo: è quella che riguarda i versamenti diretti, ad esempio, la riscossione dei versamenti unitari con compensazione mediante mod. F24, la riscossione dei tributi e delle altre entrate versate con mod. F23, la riscossione dell’Ici;
* riscossione a mezzo ruolo: è quella effettuata sulla base della notifica di una cartella di pagamento. Può essere: spontanea o coattiva.
Il contribuente che si trovi in un momento di difficoltà economica può chiedere a Equitalia la rateazione delle cartelle di pagamento. Requisiti e documentazione Per debiti fino a € 5.000 è sufficiente compilare l’apposito modulo di domanda. Per somme superiori a € 5.000 la situazione temporanea di obiettiva difficoltà è individuata sulla base dell’entità del debito e di documenti, diversi a seconda della tipologia del contribuente, che rappresentano la situazione economico finanziaria. Modulistica È possibile ritirare i moduli di domanda presso un qualsiasi sportello Equitalia oppure scaricarli dal sito www.equitaliaspa.it, nella sezione I servizi per il cittadino e le imprese - Rateazioni. Come e dove presentare domanda La domanda, comprensiva della documentazione necessaria, si può presentare a mezzo posta (raccomandata a/r) oppure a mano presso uno degli sportelli dell’Agente della riscossione indicato nella cartella di pagamento. Richiesta di ulteriore rateazione Chi beneficia già della rateazione può chiedere anche la dilazione per nuove cartelle ricevute. Condizione indispensabile: essere in regola con i pagamenti delle rate precedentemente concesse. Avvisi al contribuente Il pagamento dilazionato può essere concesso fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). La richiesta di rateazione deve riguardare tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto e l’importo della rata concessa non potrà essere inferiore a € 100. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Alcuni enti locali hanno mantenuto la facoltà di concedere in proprio la rateazione del debito iscritto a ruolo. Si veda su www.equitaliaspa.it - I servizi per il cittadino e le imprese - Rateazioni - Tabelle di riferimento. Iter di concessione Dopo la presentazione della domanda, Equitalia invia una comunicazione al soggetto richiedente indicando l’esito dell’istanza, il funzionario responsabile del procedimento e l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti. Per saperne di più Sul sito www.equitaliaspa.it nella sezione I servizi per il cittadino e le imprese - Rateazioni, si possono trovare maggiori approfondimenti, incluso il calcolatore on line delle rate, con cui è possibile fare un vero e proprio piano di rateazione e conoscere in anticipo il numero massimo di rate che l’Agente della riscossione potrà concedere e il loro importo.
Lo sgravio è il provvedimento dell’ente creditore che annulla, in tutto o in parte, la richiesta di pagamento delle somme iscritte a ruolo. Come ottenere lo sgravio L’annullamento del debito può essere richiesto presentando: una richiesta di autotutela all’ente creditore, senza alcun termine di scadenza. Se dalle verifiche l’ente riscontra che il contribuente ha ragione, adotta un provvedimento di sgravio, totale o parziale; ricorso al giudice competente, nei termini indicati nella cartella di pagamento. Se il ricorso è accolto, in tutto o in parte, il giudice dispone l’annullamento cui seguirà lo sgravio da parte dell’ente creditore. La sospensione è il provvedimento che blocca temporaneamente la riscossione del debito indicato nella cartella di pagamento. Come ottenere la sospensione La sospensione può essere disposta: dall’ente creditore, d’ufficio o su richiesta del contribuente; dal giudice su richiesta del contribuente. Per la richiesta all’autorità giudiziaria occorre dimostrare un fondamento di illegittimità dell’addebito e il pericolo di danno grave e irreparabile che recherebbe il pagamento della cartella; da maggio 2010 la sospensione della riscossione si può chiedere direttamente a Equitalia, quando: il contribuente ha pagato già le somme indicate in cartella prima della formazione del ruolo; si è ottenuto lo sgravio; si è ottenuta la sospensione amministrativa o giudiziale; la commissione tributaria ha accolto il ricorso. Basta consegnare allo sportello il modello di autodichiarazione compilato, allegando i provvedimenti ottenuti dall’ente, dall’autorità giudiziaria oppure le ricevute di pagamento. Il contribuente ha diritto al rimborso quando ha ottenuto uno sgravio dall’ente creditore per somme già versate. Come ottenere il rimborso L’Agente della riscossione invia al contribuente una comunicazione da compilare, invitandolo a indicare se preferisce ricevere il rimborso recandosi allo sportello oppure mediante bonifico. Il rimborso in conto fiscale, disposto su richiesta del titolare del conto o d’ufficio, è regolato da una disciplina particolare. Per saperne di più visita il sito www.equitaliaspa.it - I servizi per il cittadino e le imprese - Rimborsi.
Nella cartella di pagamento si trova la descrizione di quanto si deve pagare, la tipologia del tributo, chi è l'ente creditore; dove, come ed entro quale scadenza effettuare il versamento; i soggetti a cui rivolgersi per presentare un eventuale ricorso; come e a chi chiedere la rateazione delle cartelle.
È molto importante leggere attentamente la cartella perché, dalla data di notifica, il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare.
Infatti, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento, l’Agente della Riscossione potrà attivare tutte le procedure esecutive/cautelari previste dalla legge, finalizzate al recupero delle somme. Se il pagamento è effettuato entro questo termine l'aggio dovuto all'Agente della riscossione (Adr), che è fissato per legge al 9% di quanto iscritto a ruolo, è a carico del contribuente in misura del 4,65%. Scaduti i 60 giorni, l'aggio è interamente a carico del contribuente e si aggiungono anche altri oneri: gli interessi di mora (maturati giornalmente dalla data di notifica) e tutte le eventuali ulteriori spese che deriverano dall'attivazione delle procedure di riscossione (iscrizione e cancellazione di ipoteca, ecc).
A partire dai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione successivamente al 30 settembre 2010 è in vigore il nuovo modello della cartella di pagamento, introdotto con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 20 marzo 2010 e frutto anche del confronto avvenuto tra Equitalia e associazioni dei consumatori.
Anche a Pavia, Benevento, Cesena, Lucca, Frosinone, Napoli, Brescia, Firenze, Bari, venezia, Bologna, Torino, Padova etc.
Dal 1° ottobre 2006, l’art. 3 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha, infatti, ricondotto l’attività di riscossione sotto l’ombrello pubblico, attribuendo le relative funzioni all’Agenzia delle entrate che le esercita tramite Equitalia (da ottobre 2006 a marzo 2007 il nome era Riscossione spa). In precedenza tale compito era, infatti, affidato in concessione a circa 40 enti tra istituti bancari e privati.
Ad oggi Equitalia è presente sul territorio nazionale, con esclusione della sola regione Sicilia, con 16 società partecipate: gli Agenti della riscossione(Adr).
Attraverso l'armonizzazione delle procedure e dei comportamenti operativi, Equitalia si pone gli obiettivi di:
* costruire con l'Agenzia delle entrate un governo unitario dell'azione di accertamento e di riscossione mediante ruolo, che garantisca uniformità di indirizzi, massimizzazione dell'efficacia della riscossione e ottimizzazione del rapporto con il contribuente;
* armonizzare le procedure e i comportamenti operativi su tutto il territorio nazionale nell'attività di riscossione coattiva;
* introdurre un approccio al contribuente basato anche sulla possibilità di utilizzo di più efficaci strumenti di relazione, focalizzato sulla riscossione, orientato all'ascolto dei cittadini e all'efficacia dei risultati.
Questi obiettivi rispondono alla necessità di produrre un forte effetto di deterrenza all'evasione, fine istituzionale primario di Equitalia e scopo principale dell'intero sistema di riscossione tributi.
L’integrazione degli Agenti della riscossione nell’ambito di un unico Gruppo ha consentito la costruzione di un'unica squadra di specialisti, con lo scopo di armonizzare gli aspetti procedurali e creare una nuova relazione con il pubblico. Attualmente lavorano in Equitalia più di 8 mila persone, accomunate dalla medesima cultura e dagli stessi obiettivi.
L’attività di riscossione svolta dal Gruppo Equitalia si può sintetizzare in:
* riscossione non da ruolo: è quella che riguarda i versamenti diretti, ad esempio, la riscossione dei versamenti unitari con compensazione mediante mod. F24, la riscossione dei tributi e delle altre entrate versate con mod. F23, la riscossione dell’Ici;
* riscossione a mezzo ruolo: è quella effettuata sulla base della notifica di una cartella di pagamento. Può essere: spontanea o coattiva.
Il contribuente che si trovi in un momento di difficoltà economica può chiedere a Equitalia la rateazione delle cartelle di pagamento. Requisiti e documentazione Per debiti fino a € 5.000 è sufficiente compilare l’apposito modulo di domanda. Per somme superiori a € 5.000 la situazione temporanea di obiettiva difficoltà è individuata sulla base dell’entità del debito e di documenti, diversi a seconda della tipologia del contribuente, che rappresentano la situazione economico finanziaria. Modulistica È possibile ritirare i moduli di domanda presso un qualsiasi sportello Equitalia oppure scaricarli dal sito www.equitaliaspa.it, nella sezione I servizi per il cittadino e le imprese - Rateazioni. Come e dove presentare domanda La domanda, comprensiva della documentazione necessaria, si può presentare a mezzo posta (raccomandata a/r) oppure a mano presso uno degli sportelli dell’Agente della riscossione indicato nella cartella di pagamento. Richiesta di ulteriore rateazione Chi beneficia già della rateazione può chiedere anche la dilazione per nuove cartelle ricevute. Condizione indispensabile: essere in regola con i pagamenti delle rate precedentemente concesse. Avvisi al contribuente Il pagamento dilazionato può essere concesso fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). La richiesta di rateazione deve riguardare tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto e l’importo della rata concessa non potrà essere inferiore a € 100. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Alcuni enti locali hanno mantenuto la facoltà di concedere in proprio la rateazione del debito iscritto a ruolo. Si veda su www.equitaliaspa.it - I servizi per il cittadino e le imprese - Rateazioni - Tabelle di riferimento. Iter di concessione Dopo la presentazione della domanda, Equitalia invia una comunicazione al soggetto richiedente indicando l’esito dell’istanza, il funzionario responsabile del procedimento e l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti. Per saperne di più Sul sito www.equitaliaspa.it nella sezione I servizi per il cittadino e le imprese - Rateazioni, si possono trovare maggiori approfondimenti, incluso il calcolatore on line delle rate, con cui è possibile fare un vero e proprio piano di rateazione e conoscere in anticipo il numero massimo di rate che l’Agente della riscossione potrà concedere e il loro importo.
Lo sgravio è il provvedimento dell’ente creditore che annulla, in tutto o in parte, la richiesta di pagamento delle somme iscritte a ruolo. Come ottenere lo sgravio L’annullamento del debito può essere richiesto presentando: una richiesta di autotutela all’ente creditore, senza alcun termine di scadenza. Se dalle verifiche l’ente riscontra che il contribuente ha ragione, adotta un provvedimento di sgravio, totale o parziale; ricorso al giudice competente, nei termini indicati nella cartella di pagamento. Se il ricorso è accolto, in tutto o in parte, il giudice dispone l’annullamento cui seguirà lo sgravio da parte dell’ente creditore. La sospensione è il provvedimento che blocca temporaneamente la riscossione del debito indicato nella cartella di pagamento. Come ottenere la sospensione La sospensione può essere disposta: dall’ente creditore, d’ufficio o su richiesta del contribuente; dal giudice su richiesta del contribuente. Per la richiesta all’autorità giudiziaria occorre dimostrare un fondamento di illegittimità dell’addebito e il pericolo di danno grave e irreparabile che recherebbe il pagamento della cartella; da maggio 2010 la sospensione della riscossione si può chiedere direttamente a Equitalia, quando: il contribuente ha pagato già le somme indicate in cartella prima della formazione del ruolo; si è ottenuto lo sgravio; si è ottenuta la sospensione amministrativa o giudiziale; la commissione tributaria ha accolto il ricorso. Basta consegnare allo sportello il modello di autodichiarazione compilato, allegando i provvedimenti ottenuti dall’ente, dall’autorità giudiziaria oppure le ricevute di pagamento. Il contribuente ha diritto al rimborso quando ha ottenuto uno sgravio dall’ente creditore per somme già versate. Come ottenere il rimborso L’Agente della riscossione invia al contribuente una comunicazione da compilare, invitandolo a indicare se preferisce ricevere il rimborso recandosi allo sportello oppure mediante bonifico. Il rimborso in conto fiscale, disposto su richiesta del titolare del conto o d’ufficio, è regolato da una disciplina particolare. Per saperne di più visita il sito www.equitaliaspa.it - I servizi per il cittadino e le imprese - Rimborsi.
Nella cartella di pagamento si trova la descrizione di quanto si deve pagare, la tipologia del tributo, chi è l'ente creditore; dove, come ed entro quale scadenza effettuare il versamento; i soggetti a cui rivolgersi per presentare un eventuale ricorso; come e a chi chiedere la rateazione delle cartelle.
È molto importante leggere attentamente la cartella perché, dalla data di notifica, il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare.
Infatti, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento, l’Agente della Riscossione potrà attivare tutte le procedure esecutive/cautelari previste dalla legge, finalizzate al recupero delle somme. Se il pagamento è effettuato entro questo termine l'aggio dovuto all'Agente della riscossione (Adr), che è fissato per legge al 9% di quanto iscritto a ruolo, è a carico del contribuente in misura del 4,65%. Scaduti i 60 giorni, l'aggio è interamente a carico del contribuente e si aggiungono anche altri oneri: gli interessi di mora (maturati giornalmente dalla data di notifica) e tutte le eventuali ulteriori spese che deriverano dall'attivazione delle procedure di riscossione (iscrizione e cancellazione di ipoteca, ecc).
A partire dai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione successivamente al 30 settembre 2010 è in vigore il nuovo modello della cartella di pagamento, introdotto con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 20 marzo 2010 e frutto anche del confronto avvenuto tra Equitalia e associazioni dei consumatori.
Anche a Pavia, Benevento, Cesena, Lucca, Frosinone, Napoli, Brescia, Firenze, Bari, venezia, Bologna, Torino, Padova etc.
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